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LEGGE 1 marzo 1958, n. 142

Norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  16-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale di ruolo già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, negli appositi quadri speciali, cui, per effetto dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, si applicano le disposizioni sul conglobamento totale del trattamento economico dei dipendenti statali, sono attribuiti, a decorrere dal 1 luglio 1956, gli aumenti periodici di stipendio con i criteri e nelle misure di cui all'art. 1 del suddetto decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19.
Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione derivante dalla prima applicazione del presente articolo risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956, per stipendio, paga o retribuzione e per indennità di funzione o assegno perequativo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.