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LEGGE 1 marzo 1958, n. 142

Norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 16-3-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  di  ruolo  gia'  appartenente  alle  Amministrazioni
municipali  dell'Africa  italiana,  iscritto ai sensi dell'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451,
negli  appositi  quadri  speciali,  cui, per effetto dell'art. 26 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, si
applicano  le  disposizioni  sul conglobamento totale del trattamento
economico  dei dipendenti statali, sono attribuiti, a decorrere dal 1
luglio 1956, gli aumenti periodici di stipendio con i criteri e nelle
misure  di  cui  all'art.  1  del  suddetto  decreto Presidenziale 11
gennaio 1956, n. 19.
  Qualora  l'ammontare  netto  dello  stipendio,  paga o retribuzione
derivante  dalla  prima  applicazione  del  presente articolo risulti
inferiore  a quello netto spettante al 30 giugno 1956, per stipendio,
paga   o   retribuzione  e  per  indennita'  di  funzione  o  assegno
perequativo,   la  differenza  e'  conservata  a  titolo  di  assegno
personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da
riassorbirsi   con   i   successivi  aumenti  di  stipendio,  paga  o
retribuzione a qualsiasi titolo.