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LEGGE 26 dicembre 1958, n. 1121

Distribuzione gratuita di grano a favore dei contadini danneggiati da avversità atmosferiche.

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Testo in vigore dal:  22-1-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a prelevare, dalla gestione di ammasso per contingente, grano fino ad un massimo di un milione di quintali per provvedere, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ad assegnazioni gratuite in relazione al fabbisogno familiare ed aziendale in favore dei braccianti agricoli, dei salariati, dei mezzadri, dei coloni, dei compartecipanti e dei coltivatori diretti delle zone danneggiate dalle avversità atmosferiche e dalle alluvioni.