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LEGGE 26 dicembre 1958, n. 1121

Distribuzione gratuita di grano a favore dei contadini danneggiati da avversità atmosferiche.

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Testo in vigore dal: 22-1-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste e' autorizzato a
prelevare,  dalla  gestione di ammasso per contingente, grano fino ad
un  massimo  di  un  milione  di quintali per provvedere, tramite gli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ad assegnazioni gratuite in
relazione   al  fabbisogno  familiare  ed  aziendale  in  favore  dei
braccianti  agricoli,  dei  salariati,  dei mezzadri, dei coloni, dei
compartecipanti  e  dei  coltivatori  diretti  delle zone danneggiate
dalle avversita' atmosferiche e dalle alluvioni.