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LEGGE 12 dicembre 1958, n. 1070

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, concernente il mantenimento in vigore, nella misura del cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.

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Testo in vigore dal:  16-12-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, concernente il mantenimento in vigore, nella misura del cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n.
1415, con le seguenti modificazioni:
All'art. 1 è aggiunto il seguente comma:
"La sovrimposta addizionale, nella misura così ridotta, sarà abolita a partire dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958".
Dopo l'art. 2 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 2-bis.

Sulle giacenze di benzina, superiori ai 20 quintali, esistenti alle ore ventiquattro del 31 ottobre 1958 presso ogni deposito, stazione di servizio, o apparecchio di distribuzione automatica, per uso commerciale, per i quali esiste l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è concesso il rimborso nella misura del cinquanta per cento della sovrimposta addizionale istituita con l'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.
È altresì concesso il rimborso, nella misura del residuo cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale sulle giacenze di benzina, superiori ai venti quintali, esistenti, presso ogni deposito, stazione di servizio o apparecchio di distribuzione automatica per uso commerciale, alle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958.
Sono esclusi dal rimborso il carburante per turboreattori, la benzina avio e quella non assoggettata alla sovrimposta addizionale tanto nella misura intera quanto nella misura ridotta.

Art. 2-ter.

Per conseguire il rimborso gli esercenti degli impianti di cui al precedente articolo devono presentare, non oltre il 10 gennaio 1959, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, istanza in duplice copia, di cui una in carta legale, diretta all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione trovasi l'impianto.
La istanza, valevole come denuncia ai fini della giacenza, deve contenere:
a) il nominativo ed il domicilio dell'esercente l'impianto;
b) la località dove si trova l'impianto;
c) la quantità, espressa in peso, della benzina per la quale viene chiesto il rimborso.
L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione accerta la regolarità della denuncia, provvede alla liquidazione della sovrimposta da rimborsare e trasmette gli atti alla competente intendenza di finanza per la emissione dell'ordinativo di pagamento.

Art. 2-quater.

Sui quantitativi di benzina erogati fino a tutto il 31 ottobre 1958 dalle aziende petrolifere agli automobilisti e motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato in eccedenza alle quantità ritirate dalle medesime aziende, entro la stessa data, su autorizzazione del Ministero delle finanze, con il pagamento della sovrimposta addizionale di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, è accordato il rimborso della sovrimposta addizionale nella misura di lire 445 al quintale.
Sui quantitativi di benzina erogati dalle aziende petrolifere fino a tutto il 31 dicembre 1958, agli automobilisti e motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato in eccedenza alle quantità ritirate dalle medesime aziende, entro la stessa data, su autorizzazione del Ministero delle finanze, con il pagamento della sovrimposta addizionale di lire 445 al quintale, è accordato il rimborso della sovrimposta stessa nella misura di lire 445 al quintale.

Art. 2-quinquies.

Chiunque presenta denuncia infedele decade dal beneficio del rimborso, ed è punito con la multa dal doppio al decuplo della sovrimposta addizionale corrispondente alla differenza fra la giacenza denunciata e quella esistente, e comunque non inferiore a lire 200 mila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
La disposizione di cui al comma precedente è stabilita in deroga all'art. 24 del Codice penale.

Art. 2-sexies.

Alla copertura dell'onere, derivante dai rimborsi di cui agli articoli 2-bis e 2-quater, si fa fronte con la riduzione di lire 300 milioni dallo stanziamento del capitolo 227 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1958-59.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1958

GRONCHI FANFANI - PRETI - BO - TOGNI - MEDICI - ANDREOTTI - GONELLA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA