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LEGGE 12 dicembre 1958, n. 1070

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, concernente il mantenimento in vigore, nella misura del cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.

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Testo in vigore dal: 16-12-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre  1958,  n.  938,
concernente il mantenimento in vigore, nella misura del cinquanta per
cento, della sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e
secondo comma dell'art. 4 del  decreto-legge  22  novembre  1956,  n.
1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 
1415, con le seguenti modificazioni: 
  All'art. 1 e' aggiunto il seguente comma: 
  "La sovrimposta addizionale,  nella  misura  cosi'  ridotta,  sara'
abolita a partire dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958". 
  Dopo l'art. 2 sono aggiunti i seguenti articoli: 
 
                             Art. 2-bis. 
 
  Sulle giacenze di benzina, superiori ai 20 quintali, esistenti alle
ore ventiquattro del 31 ottobre 1958 presso ogni  deposito,  stazione
di servizio, o  apparecchio  di  distribuzione  automatica,  per  uso
commerciale, per i quali esiste l'obbligo della tenuta  del  registro
di carico e scarico di cui all'art.  3  del  decreto-legge  5  maggio
1957, n. 271, convertito, con modificazioni,  nella  legge  2  luglio
1957, n. 474, e' concesso il rimborso nella misura del cinquanta  per
cento della  sovrimposta  addizionale  istituita  con  l'art.  4  del
decreto-legge  22   novembre   1956,   n.   1267,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415. 
  E'  altresi'  concesso  il  rimborso,  nella  misura  del   residuo
cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale sulle giacenze  di
benzina,  superiori  ai  venti  quintali,  esistenti,   presso   ogni
deposito,  stazione  di  servizio  o  apparecchio  di   distribuzione
automatica per uso commerciale, alle ore ventiquattro del 31 dicembre
1958. 
  Sono esclusi dal  rimborso  il  carburante  per  turboreattori,  la
benzina avio e quella non assoggettata alla  sovrimposta  addizionale
tanto nella misura intera quanto nella misura ridotta. 
 
                             Art. 2-ter. 
 
  Per conseguire il rimborso gli esercenti degli impianti di  cui  al
precedente articolo devono presentare, non oltre il 10 gennaio  1959,
all'Ufficio tecnico delle imposte  di  fabbricazione  competente  per
territorio, istanza in duplice copia, di cui  una  in  carta  legale,
diretta all'Intendenza di finanza nella  cui  circoscrizione  trovasi
l'impianto. 
  La istanza, valevole come denuncia ai  fini  della  giacenza,  deve
contenere: 
    a) il nominativo ed il domicilio dell'esercente l'impianto; 
    b) la localita' dove si trova l'impianto; 
    c) la quantita', espressa in peso, della  benzina  per  la  quale
viene chiesto il rimborso. 
  L'Ufficio  tecnico  delle  imposte  di  fabbricazione  accerta   la
regolarita'  della  denuncia,  provvede   alla   liquidazione   della
sovrimposta da  rimborsare  e  trasmette  gli  atti  alla  competente
intendenza di finanza per la emissione dell'ordinativo di pagamento. 
 
                           Art. 2-quater. 
 
  Sui quantitativi di benzina erogati fino a tutto il 31 ottobre 1958
dalle aziende petrolifere agli automobilisti e motociclisti stranieri
od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato in
eccedenza alle quantita' ritirate dalle medesime  aziende,  entro  la
stessa data, su autorizzazione del Ministero delle  finanze,  con  il
pagamento della sovrimposta  addizionale  di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267,  convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  27  dicembre  1956,  n.  1415,  e'
accordato il rimborso della sovrimposta addizionale nella  misura  di
lire 445 al quintale. 
  Sui quantitativi di benzina erogati dalle aziende petrolifere  fino
a tutto il  31  dicembre  1958,  agli  automobilisti  e  motociclisti
stranieri od italiani residenti  all'estero  nei  viaggi  di  diporto
nello Stato in  eccedenza  alle  quantita'  ritirate  dalle  medesime
aziende, entro la stessa data, su autorizzazione del Ministero  delle
finanze, con il pagamento della sovrimposta addizionale di  lire  445
al quintale, e' accordato il rimborso della sovrimposta stessa  nella
misura di lire 445 al quintale. 
 
                          Art. 2-quinquies. 
 
  Chiunque  presenta  denuncia  infedele  decade  dal  beneficio  del
rimborso, ed e' punito con la  multa  dal  doppio  al  decuplo  della
sovrimposta  addizionale  corrispondente  alla  differenza   fra   la
giacenza denunciata e quella esistente, e comunque  non  inferiore  a
lire 200 mila, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato. 
  La disposizione di cui al comma precedente e' stabilita  in  deroga
all'art. 24 del Codice penale. 
 
                           Art. 2-sexies. 
 
  Alla copertura dell'onere,  derivante  dai  rimborsi  di  cui  agli
articoli 2-bis e 2-quater, si fa fronte con la riduzione di lire  300
milioni dallo stanziamento del capitolo 227 dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1958-59. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 12 dicembre 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                               FANFANI - PRETI - BO - 
                                           TOGNI - MEDICI - ANDREOTTI 
                                                  - GONELLA - COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA