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LEGGE 3 aprile 1958, n. 468

Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato.

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Testo in vigore dal:  25-5-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernenti l'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato, prorogate con l'art. 360 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sono ulteriormente prorogate sino al 24 marzo 1959 nei confronti delle seguenti categorie di personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo:
1) impiegati civili non di ruolo che, pur avendo maturato alla data del 24 marzo 1958 l'anzianità prescritta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, non abbiano ottenuto a tale data il relativo provvedimento formale;
2) salariati non di ruolo che entro il 24 marzo 1958, in base alle disposizioni speciali, avrebbero potuto concorrere per l'inquadramento nei ruoli dei salariati permanenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1958

GRONCHI ZOLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA