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LEGGE 3 aprile 1958, n. 468

Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato.

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Testo in vigore dal: 25-5-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di  cui  alla  legge  27  febbraio  1955,  n. 53,
concernenti  l'esodo  volontario  dei  dipendenti civili dello Stato,
prorogate  con l'art. 360 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sono
ulteriormente  prorogate  sino  al  24 marzo 1959 nei confronti delle
seguenti  categorie  di  personale delle Amministrazioni dello Stato,
anche con ordinamento autonomo:
    1)  impiegati  civili  non di ruolo che, pur avendo maturato alla
data  del  24  marzo 1958 l'anzianita' prescritta per l'inquadramento
nei  ruoli  aggiunti,  non  abbiano  ottenuto a tale data il relativo
provvedimento formale;
    2)  salariati  non  di  ruolo che entro il 24 marzo 1958, in base
alle   disposizioni   speciali,   avrebbero   potuto  concorrere  per
l'inquadramento nei ruoli dei salariati permanenti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 aprile 1958

                               GRONCHI

                                                        ZOLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA