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LEGGE 3 aprile 1958, n. 467

Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini.

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Testo in vigore dal:  25-5-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai mutilati ed invalidi contemplati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilità, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni.
La liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennità di guerra avviene in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche.
Le domande per ottenere i benefici contemplati nel presente articolo devono essere presentate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.