LEGGE 3 aprile 1958 , n. 467

Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai mutilati ed invalidi contemplati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilità, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni.
La liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennità di guerra avviene in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche.
Le domande per ottenere i benefici contemplati nel presente articolo devono essere presentate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2


Alle persone indicate nel precedente articolo sono estese la legge relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la legge relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, le leggi sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.

Art. 3


Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo n. 626 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1958

GRONCHI ZOLI - MEDICI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA