stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 marzo 1958, n. 300

Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei da lire 70.000.000 a lire 100.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  29-4-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assegno anno a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, viene elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, da lire 70.000.000 a lire 100.000.000.