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LEGGE 24 marzo 1958, n. 300

Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei da lire 70.000.000 a lire 100.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59.

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Testo in vigore dal: 29-4-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assegno  anno a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, viene
elevato,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1958-59, da lire
70.000.000 a lire 100.000.000.