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LEGGE 4 marzo 1958, n. 127

Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa.

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Testo in vigore dal:  27-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 57 del Codice penale è sostituito dai seguenti:
"Art. 57. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo".
"Art. 57-bis. (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica). - Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile".