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LEGGE 4 marzo 1958, n. 127

Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa.

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Testo in vigore dal: 27-3-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art. 57 del Codice penale e' sostituito dai seguenti:
  "Art.  57.  (Reati  commessi  col  mezzo della stampa periodica). -
Salva  la responsabilita' dell'autore della pubblicazione e fuori dei
casi  di  concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il
quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto
il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione
siano  commessi  reati,  e' punito, a titolo di colpa, se un reato e'
commesso,  con  la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura
non eccedente un terzo".
  "Art.   57-bis.   (Reati   commessi  col  mezzo  della  stampa  non
periodica).  -  Nel  caso di stampa non periodica, le disposizioni di
cui  al  precedente  articolo  si  applicano all'editore, se l'autore
della   pubblicazione   e'  ignoto  o  non  imputabile,  ovvero  allo
stampatore, se l'editore non e' indicato o non e' imputabile".