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LEGGE 27 febbraio 1958, n. 173

Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1968)
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Testo in vigore dal:  15-11-1960
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assistenza prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594,
((è concessa fino al 31 dicembre 1963))
a favore dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 1 della citata legge n. 137, i quali siano in possesso della qualifica di profugo riconosciuta a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.
Salvo particolari condizioni di bisogno sono esclusi dal beneficio coloro che:
a) siano rimpatriati da oltre dieci anni;
b) abbiano beneficiato, comunque, dell'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.
Sono del pari esclusi coloro che risultino fruire di redditi di qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare complessivo di almeno lire diecimila mensili, per ciascun componente di nucleo familiare. Per profughi isolati tale misura è elevata a lire quindicimila mensili.
Il premio di primo stabilimento di lire 50.000, nonché il trattamento assistenziale previsto dall'art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, saranno corrisposti anche ai profughi che rientreranno dopo l'entrata in vigore della presente legge ancorché non siano ricoverati nei centri di raccolta. Da detto beneficio sono esclusi i cittadini italiani, profughi dalla Cirenaica ed attualmente residenti in Tripolitania, i quali abbiano fruito delle provvidenze previste dall'art. 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.