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LEGGE 20 febbraio 1958, n. 113

Soppressione della Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.

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Testo in vigore dal:  25-3-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, concernente il pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, è soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al Commissariato di cui al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, concernente la
sistemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi
Il parere della predetta Commissione è sostituito dalla decisione del commissario a norma dell'art. 13 del citato decreto n. 674.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI ZOLI - MEDICI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA