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LEGGE 20 febbraio 1958, n. 113

Soppressione della Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.

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Testo in vigore dal: 25-3-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  La  Commissione  di  cui  all'art.  9   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, concernente il  pagamento  dei
debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, e' soppressa  e  le
relative attribuzioni  sono  devolute  al  Commissariato  di  cui  al
decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, concernente la 
sistemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi 
  Il parere della predetta Commissione e' sostituito dalla  decisione
del commissario a norma dell'art. 13 del citato decreto n. 674. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                              ZOLI - MEDICI - GONELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA