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LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1972)
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Testo in vigore dal:  1-7-1971
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Art. 18


È concesso diritto a pensione alle figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, che siano state conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1 gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti anche se le condizioni della inabilità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'impiegato o del pensionato.
((2A))
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AGGIORNAMENTO (2A)
La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 18 della citata legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui, nel concorso di tutte le altre condizioni, esclude dal diritto a pensione i figli maschi celibi che alla data del 1 gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti."