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LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1972)
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Testo in vigore dal: 11-3-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Gli impiegati civili di ruolo delle  Amministrazioni  dello  Stato,
anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento
del 65° anno di eta'. 
  I salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono  collocati
a riposo al Compimento del 65° anno di eta', se uomini e del 60° anno
di eta', se donne. 
  I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione
dei  precedenti  commi  hanno  effetto  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello di compimento del limite di eta'. 
  Nulla e' innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti  fissi
di eta' per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato
che  appartengano  a  particolari  categorie,  ne'   a   quelle   che
stabiliscono per il personale insegnante una  particolare  decorrenza
della cessazione dal servizio. 
  Per il personale di cui al  primo  e  secondo  comma,  collocato  a
riposo per limiti di eta', il  servizio  effettivo  minimo  per  aver
diritto a pensione e' stabilito in anni quindici. 
  La pensione e' commisurata, fino al 30 giugno 1958,  al  33,50  per
cento, 35,20 per cento, 36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30  per
cento  dell'ultimo  stipendio,  paga  o  retribuzione   integralmente
percepiti   e   degli   altri   eventuali    assegni    pensionabili,
rispettivamente, per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile. 
  A partire dal 1 luglio 1958 le percentuali  di  cui  al  precedente
comma sono elevate, rispettivamente,  al  35  per  cento,  36,80  per
cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento e 42,20 per cento.