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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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Testo in vigore dal:  11-6-1967
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Art. 3


Per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, e con riferimento a ciascun anno solare di servizio, si determina la retribuzione annua contributiva con l'applicazione delle norme contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 12 e negli articoli 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Però, detta retribuzione, qualora sia inferiore a lire 1 milione e 300.000, si considera per un importo pari agli otto decimi della retribuzione stessa aumentati di lire 260.000 e, in nessun caso, per un importo inferiore a lire 600.000.
Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi, la retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente viene determinata sul complessivo trattamento economico ed attribuita ai vari servizi, per quote, in proporzione alle rispettive retribuzioni corrisposte al sanitario.
Il periodo di servizio militare riconosciuto utile in conformità alle norme contenute nel comma terzo dell'art. 40 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e dell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, si considera come immediatamente precedente la data di reiscrizione e ad esso si attribuisce la retribuzione annua contributiva di cui al primo comma determinata per l'anno solare in cui cade la data predetta.
Per gli anni solari che comprendono il periodo di servizio militare che sia per se stesso utile ai fini del trattamento di quiescenza le retribuzioni annue contributive di cui al primo comma sono determinate prendendo a base il trattamento economico cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile.
Per ciascun anno solare di servizio assistito da iscrizione facoltativa prevista per i sanitari con trattamento annuo non superiore a lire 84.000, per quelli che rendono servizio presso Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con entrate effettive ordinarie inferiori a lire 1.500.000 annue e per quelli che si trovino nelle condizioni contemplate dal comma primo dell'art. 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, la retribuzione annua contributiva è considerata in ogni caso di importo fisso pari a lire 600.000.
Nei casi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione facoltativa prevista dal comma primo del citato art. 12 con inizio da data posteriore a quella da cui ha effetto la presente legge, il sanitario, a domanda, può ottenere l'attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a lire 600.000, ma in ogni caso non superiore a quella determinata ai sensi del comma primo in base al trattamento economico effettivamente percepito.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 3 maggio 1967, n. 315 ha disposto (con l'art. 1) che "Ai fini del trattamento di quiescenza e del contributo dovuto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a decorrere dal 1 luglio 1965, la retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, è maggiorata dell'eventuale indennità integrativa speciale concessa per effetto dell'estensione delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, limitatamente, però, ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000 annue".