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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 22

Modifica alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante le qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

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Testo in vigore dal:  2-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Alle classi 7ª bis e 8ª dell'allegato B alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante l'approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla classe 7ª bis, dopo le parole: "guidatore scelto", sono aggiunte le parole: "guidatore filoviario";
alla classe 8ª, sono soppresse le parole: "e filoviario".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI ZOLI - ANGELINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA