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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 22

Modifica alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante le qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

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Testo in vigore dal: 2-3-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Alle  classi  7ª bis e 8ª dell'allegato B alla legge 6 agosto 1954,
n.   858,  riguardante  l'approvazione  delle  tabelle  nazionali  di
qualifiche  del  personale  dei  pubblici  servizi  di  trasporto  in
concessione, sono apportate le seguenti modificazioni:
    alla  classe  7ª  bis,  dopo  le parole: "guidatore scelto", sono
aggiunte le parole: "guidatore filoviario";
    alla classe 8ª, sono soppresse le parole: "e filoviario".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958

                               GRONCHI

                                                      ZOLI - ANGELINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA