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LEGGE 8 gennaio 1958, n. 6

Modifica dell'art 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'art. 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-2-1958 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può, in deroga al divieto di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modifiche, nella legge 12 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'art. 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234, concedere, anche per la parte destinata alla ricostituzione delle scorte, il consolidamento dei mutui contratti dalle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1958

GRONCHI ZOLI - GAVA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA