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LEGGE 15 maggio 1954, n. 234

Disposizioni integrative e modificative della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali e artigiane, colpite da pubbliche calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  16-6-1954

Art. 2


Il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e sostituito dal seguente:
"Salvo il disposto del precedente comma, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'Industria e commercio, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, può autorizzare per le operazioni di cui all'art. 2, la forma di prestito consolidato fin dall'inizio".