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LEGGE 5 gennaio 1958, n. 14

Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

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Testo in vigore dal:  11-2-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1



Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati, con decorrenza dal 1° aprile 1956, nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:
assegni: lire 4.342 mensili per ciascun figlio; lire 3.016 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.