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LEGGE 5 gennaio 1958, n. 14

Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

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Testo in vigore dal: 11-2-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione  dei
giornalisti professionisti aventi rapporto  di  impiego  con  imprese
editoriali sono determinati, con decorrenza dal 1° aprile 1956, nelle
seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi
contributi stabiliti dal decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni: 
    assegni: lire  4.342  mensili  per  ciascun  figlio;  lire  3.016
mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente; 
    contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.