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LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1971)
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Testo in vigore dal:  13-11-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Nel comune di Assisi, per quanto attiene al centro storico cittadino e ai castelli medievali di Armenzano, Tordandrea, Porziano, Palazzo, Petrignano, Sterpeto, Rocca Sant'Angelo, San Gregorio, Torchiagina, Mora, Castelnuovo, Beviglie, Tordibetto, Paganzano, Petrata, per un'area delimitata da un raggio di 50 metri dall'esterno delle mura civiche medievali e dalle mura dei singoli castelli, e al centro di Santa Maria degli Angeli per un raggio di 500 metri intorno alla Basilica omonima e nelle aree che si estendono per un raggio di 100 metri intorno ai restanti santuari, sono eseguiti a carico dello Stato:
a) il restauro e il consolidamento delle opere monumentali e d'arte;
b) la sistemazione o l'apertura delle strade di accesso ai Santuari ed ai monumenti storici francescani, nonché quelle di allacciamento tra i medesimi.