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LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1971)
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Testo in vigore dal: 13-11-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Nel  comune  di  Assisi,  per  quanto  attiene  al  centro  storico
cittadino e ai castelli medievali di Armenzano, Tordandrea, Porziano,
Palazzo,  Petrignano,  Sterpeto,  Rocca  Sant'Angelo,  San  Gregorio,
Torchiagina,  Mora,  Castelnuovo,  Beviglie,  Tordibetto,  Paganzano,
Petrata, per un'area delimitata da un raggio di 50 metri dall'esterno
delle mura civiche medievali e dalle mura dei singoli castelli, e  al
centro di Santa Maria degli Angeli per un raggio di 500 metri intorno
alla Basilica omonima e nelle aree che si estendono per un raggio  di
100 metri intorno ai restanti santuari, sono eseguiti a carico  dello
Stato: 
    a) il restauro e il  consolidamento  delle  opere  monumentali  e
d'arte; 
    b) la sistemazione  o  l'apertura  delle  strade  di  accesso  ai
Santuari ed ai  monumenti  storici  francescani,  nonche'  quelle  di
allacciamento tra i medesimi.