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LEGGE 28 dicembre 1957, n. 1349

Utilizzazione di parte del prestito U.S.A. sui "surplus" agricoli ai fini dell'incremento dell'istruzione professionale nel Mezzogiorno.

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Testo in vigore dal:  15-2-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America allo Stato italiano ai sensi degli accordi 5 luglio 1956 e 30 ottobre 1950 per i prodotti agricoli, il Ministero del tesoro è autorizzato a versare una somma fino a lire 8 miliardi e 500 milioni alla Cassa per il Mezzogiorno, per la costituzione di un fondo destinato a contributi per il potenziamento della istruzione professionale nell'Italia meridionale e insulare, nei limiti di territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazione e integrazioni.