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LEGGE 28 dicembre 1957, n. 1349

Utilizzazione di parte del prestito U.S.A. sui "surplus" agricoli ai fini dell'incremento dell'istruzione professionale nel Mezzogiorno.

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Testo in vigore dal: 15-2-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sulle  disponibilita'  dei  prestiti  fatti dal Governo degli Stati
Uniti  d'America  allo Stato italiano ai sensi degli accordi 5 luglio
1956  e  30  ottobre  1950  per i prodotti agricoli, il Ministero del
tesoro  e'  autorizzato  a versare una somma fino a lire 8 miliardi e
500  milioni alla Cassa per il Mezzogiorno, per la costituzione di un
fondo  destinato  a  contributi per il potenziamento della istruzione
professionale  nell'Italia  meridionale  e  insulare,  nei  limiti di
territorio  di  cui  alla  legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive
modificazione e integrazioni.