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LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1297

Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Lucania durante l'esercizio 1955-56.

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Testo in vigore dal:  29-1-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 110.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha dovuto sostenere durante il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e della Caramola, nella Basilicata.