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LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1297

Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Lucania durante l'esercizio 1955-56.

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Testo in vigore dal: 29-1-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   concesso   all'Ente  autonomo  per  l'acquedotto  pugliese  un
contributo  straordinario,  da parte dello Stato, di lire 110.000.000
nelle  spese  che  l'Ente  medesimo  ha  dovuto  sostenere durante il
periodo  dal  1  luglio  1955  al 30 giugno 1956 per l'esercizio e la
manutenzione  ordinaria  degli  acquedotti  dell'Agri,  del Basento e
della Caramola, nella Basilicata.