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LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1300

Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno accademico 1954-55.

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Testo in vigore dal:  1-2-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Coloro che siano in possesso di lauree o diplomi necessari per accedere all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni indicate dall'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, conseguite in data anteriore all'anno accademico 1954-55, qualora si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 28 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e successive estensioni, potranno ottenere il certificato di abilitazione provvisoria, alla relativa professione anche dopo l'entrata in vigore della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378; ad essi saranno applicate, ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n.
1378.