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LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1300

Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno accademico 1954-55.

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Testo in vigore dal: 1-2-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Coloro che siano in possesso di  lauree  o  diplomi  necessari  per
accedere  all'esame  di  Stato  per  l'esercizio  delle   professioni
indicate dall'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, conseguite
in data anteriore all'anno accademico  1954-55,  qualora  si  trovino
nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 28 del  decreto
legislativo luogotenenziale 5  aprile  1945,  n.  238,  e  successive
estensioni,  potranno  ottenere  il   certificato   di   abilitazione
provvisoria, alla relativa professione anche dopo l'entrata in vigore
della citata  legge  8  dicembre  1956,  n.  1378;  ad  essi  saranno
applicate, ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva, le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 
1378.