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LEGGE 6 dicembre 1957, n. 1225

Concessione di un contributo annuo di L. 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati.

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Testo in vigore dal:  14-1-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati, per la durata di tre esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1956-57.