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LEGGE 6 dicembre 1957, n. 1225

Concessione di un contributo annuo di L. 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati.

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Testo in vigore dal: 14-1-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  E' autorizzata la  concessione  di  un  contributo  annuo  di  lire
1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per  i
rifugiati, per la durata di tre esercizi  finanziari  consecutivi,  a
decorrere dall'esercizio 1956-57.