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LEGGE 10 ottobre 1957, n. 1036

Riordinamento degli organici degli insegnanti degli Educandati statali femminili e concorsi speciali negli stessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  23-11-1957

Art. 2


Per l'ammissione ai concorsi a cattedre vacanti negli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali di cui al precedente articolo sono richiesti gli stessi titoli prescritti per l'ammissione ai concorsi per le corrispondenti cattedre negli Istituti statali di istruzione media.
Agli insegnanti degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati statali di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera previsto per il personale insegnante degli Istituti statali di istruzione media.