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LEGGE 10 ottobre 1957, n. 1036

Riordinamento degli organici degli insegnanti degli Educandati statali femminili e concorsi speciali negli stessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-11-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  ruoli  organici  del  personale  insegnante  di  gruppo A degli
Istituti  di  istruzione  media  annessi  agli  Educandati  femminili
statali  "SS.  Annunziata"  di  Firenze, "delle Fanciulle" di Milano,
"agli  Angeli"  di Verona, "Maria Adelaide" di Palermo, "Uccellis" di
Udine  e  "San Benedetto" di Montagna, previsti nelle tabelle annesse
ai  decreto  legislativo  7 maggio 1948, n. 1038, sono sostituiti, in
conformita' delle vigenti disposizioni di legge in materia di orari e
obblighi   di   insegnamento  negli  Istituti  di  istruzione  media,
classica,  scientifica e magistrale, quelli indicati nella tabella n.
1 unita alla presente legge.
  Presso  gli Educandati femminili statali di cui sopra funzionano le
Scuole  ed  Istituti  conformati  previsti dalla tabella n. 2 annessa
alla  presente legge, che, modifica la tabella n. 5 allegata al regio
decreto 1 ottobre 1931, n. 1312.