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LEGGE 12 agosto 1957, n. 811

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania: a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo scambio di Note; b) scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi a Roma fra i due Paesi il 5 e il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali e il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali.

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Testo in vigore dal:  29-9-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania:
a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo scambio di Note;
b) Scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi in Roma fra i due Paesi il 5 ed il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali ed il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali.