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LEGGE 12 agosto 1957, n. 811

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania: a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo scambio di Note; b) scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi a Roma fra i due Paesi il 5 e il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali e il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali.

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Testo in vigore dal: 29-9-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare  i
seguenti Accordi  conclusi  in  Roma  il  12  novembre  1953  fra  la
Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania: 
    a) Accordo in materia di brevetti per  invenzioni  industriali  e
relativo scambio di Note; 
    b) Scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi in Roma fra i
due Paesi il 5 ed il 12  maggio  1953  in  materia  di  assicurazioni
sociali ed il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per  invenzioni
industriali.