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LEGGE 3 agosto 1957, n. 700

Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  1-9-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui alle qualifiche elencate nell'annessa tabella, gli stipendi indicati nella tabella medesima sostituiscono - dal 1° aprile 1957 - quelli previsti dalla tabella di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto stesso.
Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui all'articolo 1, terzo comma, del citato decreto, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado e qualifica rivestiti alla data di entrata in vigore della legge stessa, tenendo conto delle cause che hanno determinato acceleramento o ritardo nell'assegnazione degli aumenti normali di stipendio.
Ai dipendenti ai quali, per effetto della prima applicazione della presente legge, competa nella qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge stessa uno stipendio inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data predetta, è attribuito, a decorrere dalla medesima, quest'ultimo stipendio.
Qualora lo stipendio dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato se il dipendente non avesse avuto alcuna promozione, viene attribuito, dal 1° aprile 1957, lo stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito nella qualifica iniziale.
Nei confronti del personale cui si applicano i precedenti due commi l'anzianità per i successivi aumenti biennali decorre dal 1° luglio 1956 o dalla data della promozione se successiva.