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LEGGE 3 agosto 1957, n. 700

Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal: 1-9-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie  dello  Stato,
di cui alle qualifiche elencate nell'annessa  tabella,  gli  stipendi
indicati nella tabella medesima sostituiscono - dal 1° aprile 1957  -
quelli previsti dalla tabella di  cui  all'art.  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19,  ferme  restando,
in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto  stesso.
Nella   prima   applicazione   della   presente   legge,   ai    fini
dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui all'articolo 1, terzo
comma, del citato decreto, si ha riguardo all'anzianita' maturata nel
grado e qualifica rivestiti alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  stessa,  tenendo  conto  delle  cause  che  hanno  determinato
acceleramento o ritardo nell'assegnazione degli  aumenti  normali  di
stipendio. 
  Ai dipendenti ai quali, per effetto della prima applicazione  della
presente legge,  competa  nella  qualifica  rivestita  alla  data  di
entrata in vigore della legge stessa uno stipendio inferiore a quello
che sarebbe loro spettato  qualora  fossero  stati  promossi  a  tale
qualifica soltanto  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla  data
predetta, e' attribuito, a  decorrere  dalla  medesima,  quest'ultimo
stipendio. 
  Qualora lo stipendio dovuto in base al comma precedente  risultasse
inferiore a quello che sarebbe spettato se il dipendente  non  avesse
avuto alcuna promozione, viene attribuito, dal  1°  aprile  1957,  lo
stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore
a quello che sarebbe stato conseguito nella qualifica iniziale. 
  Nei confronti del personale cui si applicano i precedenti due commi
l'anzianita' per i successivi aumenti biennali decorre dal 1°  luglio
1956 o dalla data della promozione se successiva.