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LEGGE 2 agosto 1957, n. 698

Erogazione di fondi per la ricerca dei dispersi in guerra e per il completamento del tempio eretto in Cargnacco del Friuli, per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti.

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Testo in vigore dal:  1-9-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1956-57 è stanziato un fondo di 6 milioni di lire, per provvedere alle spese di funzionamento della Delegazione italiana presso la Commissione speciale dell'O.N.U. per i prigionieri di guerra.