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LEGGE 2 agosto 1957, n. 698

Erogazione di fondi per la ricerca dei dispersi in guerra e per il completamento del tempio eretto in Cargnacco del Friuli, per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti.

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Testo in vigore dal: 1-9-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nello  stato  di  previsione della spesa del Ministero degli affari
esteri  per l'esercizio 1956-57 e' stanziato un fondo di 6 milioni di
lire,  per  provvedere  alle spese di funzionamento della Delegazione
italiana presso la Commissione speciale dell'O.N.U. per i prigionieri
di guerra.