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LEGGE 30 luglio 1957, n. 655

Modificazioni alle norme del Codice penale e del Codice penale militare di pace riguardanti i delitti di attentato e vilipendio agli organi costituzionali.

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Testo in vigore dal:  22-8-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Gli articoli 289 e 290 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 289. (Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali). - È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette".
"Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate). - Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione".