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LEGGE 30 luglio 1957, n. 655

Modificazioni alle norme del Codice penale e del Codice penale militare di pace riguardanti i delitti di attentato e vilipendio agli organi costituzionali.

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Testo in vigore dal: 22-8-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 289 e  290  del  Codice  penale  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  "Art. 289. (Attentato contro  organi  costituzionali  e  contro  le
Assemblee regionali). - E' punito con la reclusione non  inferiore  a
dieci anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto,  chiunque
commette un fatto diretto ad impedire, in tutto  o  in  parte,  anche
temporaneamente: 
    1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio  delle
attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 
    2) alle Assemblee legislative o ad una di queste,  o  alla  Corte
Costituzionale o alle Assemblee  regionali,  l'esercizio  delle  loro
funzioni. 
    La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il  fatto  e'
diretto  soltanto   a   turbare   l'esercizio   delle   attribuzioni,
prerogative o funzioni suddette". 
  "Art.  290.  (Vilipendio  della   Repubblica,   delle   Istituzioni
costituzionali  e  delle  Forze  armate).  -  Chiunque  pubblicamente
vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o  una  di  queste,
ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o  l'Ordine  giudiziario,
e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
  La stessa pena si applica a chi pubblicamente  vilipende  le  Forze
armate dello Stato o quelle della liberazione".