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LEGGE 17 aprile 1957, n. 260

Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1967)
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Testo in vigore dal:  14-9-1961
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((Ai sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute nell'articolo 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti))
.
((1))

Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n. 599 sono sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le tabelle A e B annesse alla presente legge.

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 agosto 1961, n. 833 ha disposto (con l'art. 51) che "Il primo comma dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260, è così sostituito, con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge".