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LEGGE 17 aprile 1957, n. 260

Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1967)
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Testo in vigore dal: 14-9-1961
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  ((Ai  sottufficiali  della  Guardia  di  finanza  si  applicano  le
disposizioni sullo stato dei sottufficiali  dell'Esercito  (Arma  dei
carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate
quelle contenute nell'articolo 59, con le modificazioni di  cui  agli
articoli seguenti)). ((1)) 
  Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n.  599  sono
sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le  tabelle
A e B annesse alla presente legge. 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 3 agosto 1961, n. 833 ha disposto (con  l'art.  51)  che  "Il
primo comma dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957,  n.  260,  e'
cosi' sostituito, con effetto dal terzo anno successivo a  quello  in
cui entrera' in vigore la presente legge".