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LEGGE 22 marzo 1957, n. 240

Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (14° provvedimento).

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Testo in vigore dal:  14-5-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico