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LEGGE 22 marzo 1957, n. 240

Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (14° provvedimento).

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Testo in vigore dal: 14-5-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Alle  merci  ammesse  alla  importazione  temporanea   per   essere
lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge  18  dicembre
1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925,  n.  473,  sono
aggiunte le seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico